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Messaggio di avviso

  • l diritto di Accesso civico

    Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
    I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

    • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
    • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
    • Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

    Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016

    (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

    L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

    Come esercitare il diritto
    La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza (dirigente scolastico prof.ssa xxxxx) tramite:

    – posta ordinaria all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

    – PEO all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

    – PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

     

    L’oggetto dell’accesso civico nel MIUR
    Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza delle istituzioni scolastiche qualora le stesse ne abbiano omesso la pubblicazione, se prevista da specifiche norme.

    Il Procedimento
    Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette agli assistenti amministrativi/DSGA che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
    In base alle modifiche introdotte da D.lgs. 97/2016 non è prevista la presentazione di eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo.

    Tutela dell’accesso civico
    La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico.

    FOIA (Freedom of Information Act)
    Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

    (Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

    L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

    Come esercitare il diritto

    La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:

    • La richiesta può essere inviata tramite:
      • posta ordinaria all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
      • PEO all’indirizzo:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
      • PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

     

    L’oggetto dell’accesso civico generalizzato nel MIUR
    Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

    Il Procedimento
    L’Ufficio responsabile del procedimento  che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
    Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (direttore dell’USR Piemonte) che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

    Tutela dell’accesso civico
    La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    I Responsabili
    Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico: Dott.ssa Daniela Costanzo
    recapito telefonico: +39 0812137537
    PEO daniela.costanzo11Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
    (Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale)

           Titolare del potere sostitutivo: DSGA Dott.ssa Ilaria Ferrara
          recapito telefonico: +39 0813599777
          PEO ilaria.ferrara23Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
          (Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale)

 

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso civico (Semplice e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonchè del relativo esito con la data della decisione (Linee guida ANAC Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 ), ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017 ).

Nell’anno 2022 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato.
Nell’anno 2021 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato.
Nell’anno 2020 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato.

 

ALLEGATI
ISTANZA ACCESSO CIVICO
MODELLO ACCESSO ATTI 241/90
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONI
MODELLO DENUNCIA INFORTUNIO
MODELLO ESPERTO ESTERNO
registro-degli-accessi.docx